Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilita' speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.
Testo vigente dal 17 marzo 1960
