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Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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