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Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4 e 8.
Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950
