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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare, sui fondi di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento per le operazioni da compiersi nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della presente legge e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni di lire, al tasso del 5 per cento. Dette anticipazioni saranno accordate in relazione alle operazioni di credito per opere di bonifica e di miglioramento fondiario compiute dagli Istituti predetti, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, nelle regioni e nei territori sopra indicati. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' relative al rimborso delle anticipazioni di cui ai commi precedenti. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di un miliardo e 500 milioni di lire, che con decreto del Ministro per il tesoro sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949. I fondi derivanti dal rimborso delle anticipazioni previste dal primo comma saranno permanentemente destinati al credito agrario di miglioramento di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 12 dicembre 1951
