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Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni e destinata alla sperimentazione di sementi di mais ibridi di provenienza americana. Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero della agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle province maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati dal Ministero stesso. La spesa per tali contributi fara' carico alla somma indicata nel comma precedente. Al pagamento dei contributi di cui al precedente comma si provvede a mezzo di apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilita' generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, e' elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art7 · fonte del testo