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Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, possono essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti rispondenti alle finalita' di cui al predetto articolo 37, le cui domande vengono presentate nell'anno 1985. Si applica il comma terzo dello stesso articolo 37. In relazione alle predette assegnazioni il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative sul conto dei residui passivi.

Testo in vigore dal 4 aprile 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-09;110~art3 · fonte su Normattiva