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All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo, parzialmente utilizzando l'apposita voce "Fondo investimenti e occupazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1985 al 22 dicembre 2008
