Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da localita', frazioni o Comuni viciniori, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni. I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17~art11 · fonte su Normattiva