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Il fondo di lire tre miliardi stabilito con l'art. 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonche' il fondo di lire un miliardo di cui alla lettera b) del precedente art. 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle province dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei Comuni appartenenti alle province di Latina, e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia, centro-settentrionale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art11 · fonte del testo