Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la citta' di Roma e le localita' vicine di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'art. 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verra' messo a disposizione degli anzidetti Istituti nei successivi esercizi finanziari in cui e' prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art12 · fonte del testo