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Per la citta' di Roma e le localita' vicine di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'art. 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verra' messo a disposizione degli anzidetti Istituti nei successivi esercizi finanziari in cui e' prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art12 · fonte del testo