Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilita' costituitesi nel fondo di cui all'art. 2 della, legge 4 agosto 1948, n. 1108, con gli effettivi ricavi della vendita delle merci ricevute sul piano E.R.P. Gli impegni da assumere per l'attuazione della presente legge dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in dipendenza dei prelevamenti come sopra effettuati.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art13 · fonte del testo