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Sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 11 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera.
Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008
