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Le disponibilita' derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e modalita' contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691. Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilita' stesse, potra' essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, numero 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento.

Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-15;605~art3 · fonte del testo