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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-15;605~art4 · fonte del testo