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[1]Ai maggiori generali medici consulenti spettano, per i giorni nei quali sono chiamati a prestare l'opera di consulente, gli assegni ed altre indennita' del grado, osservato il disposto dell'art. 51 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VI, n. 3438.

[2]Per quanto riguarda le indennita', esse debbono essere limitate all'indennita' militare ed a quella di missione nonche' ai rimborsi per spese di trasporto.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art11 · fonte del testo