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Nella, prima applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, agli ufficiali che - all'atto del loro trasferimento nei servizi sanitario e veterinario a norma dell'art. 47 della legge medesima - si trovino in possesso dei titoli che l'art. 12 della presente legge prevede per gradi superiori, a quello con il quale singolarmente dovrebbero transitare nei servizi in parola, puo' essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sullo avanzamento degli ufficiali, il grado che il citato art. 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art13 · fonte del testo