Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, valutato per l'anno 1989 in 2.000 milioni di lire, si provvede a carico della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e' presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;36~art5 · fonte su Normattiva