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Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse, previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 (comma primo e secondo) ed 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato dal decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, ed all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.
Testo in vigore dal 16 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
