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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad approvare, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno stipulate fra l'Istituto Mobiliare italiano ed il Tesoro dello Stato per regolare i rapporti dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 16 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;722~art5 · fonte del testo