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Le disponibilita' del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1955, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi e da emettere dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonche' per le operazioni di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli. I certificati speciali di credito di cui al comma precedente saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro. Detti certificati saranno immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento.

Testo in vigore dal 9 novembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1148~art1 · fonte del testo