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A decorrere dal 1 gennaio 1962, i titoli di debito pubblico relativi ai prestiti vigenti, emessi dallo Stato anteriormente al 1907, saranno rimborsati alla pari e cesseranno di fruttare interessi. Il rimborso dei titoli di cui al precedente comma sara' effettuato dal Fondo il quale, per agevolare i possessori dei titoli stessi, potra' anteriormente alla data suddetta, ritirarli alla pari, sia all'interno che all'estero, tramite il servizio del Portafoglio dello Stato, il quale si avvarra' della Banca d'Italia. Le condizioni e le modalita' per effettuare le cennate operazioni di ritiro e di rimborso saranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvedera' altresi' a determinare, ove occorra, la regolazione degli interessi non prescritti e ad autorizzare il Comitato direttivo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, a disporre a carico del Fondo ogni altra spesa per la esecuzione della presente legge. I rapporti tra il Fondo e la Banca d'Italia saranno regolati da apposita convenzione. I titoli al portatore rimborsati saranno consegnati per il loro annullamento alla Direzione generale del debito pubblico. I titoli nominativi saranno rimborsati dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo che la Direzione generale del debito pubblico avra' provveduto all'accertamento della regolarita' della documentazione occorrente a norma delle vigenti disposizioni e all'annullamento delle relative iscrizioni.
Testo in vigore dal 9 novembre 1961 al 16 dicembre 2010
