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Gli assegni provvisori di debito pubblico, emessi o da rilasciare in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 241, sono rimborsabili dal Fondo, il quale puo' altresi' effettuare il ritiro, alla pari, dei titoli dei prestiti pubblici gia' rimborsabili, ferma restando la disposizione dell'articolo 43 della legge 12 agosto 1957, n. 7352. Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano con l'osservanza delle norme del precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 9 novembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1148~art3 · fonte del testo