Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati ((entro il 31 dicembre 2003)), nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2002 al 26 giugno 2003. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il tolto: 30 giugno aggiunto: 31 dicembre 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-11-29;436~art1 · fonte del testo