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A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 completato da successivi scambi di Note, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Testo in vigore dal 26 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1087~art1 · fonte del testo