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Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalita' di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Testo in vigore dal 26 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1087~art3 · fonte del testo