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Nei casi in cui nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti la prima sessione di esami per l'anno 1978-79 non abbia potuto avere luogo nei termini normalmente previsti, il Ministro della pubblica istruzione puo' autorizzare lo svolgimento di una sessione straordinaria. Gli effetti giuridici degli esami sostenuti in tale sessione straordinaria decorrono dalla stessa data dalla quale essi si sarebbero prodotti qualora fosse stata effettuata tempestivamente la prima sessione di esame. La sessione straordinaria sara' fissata in data tale da consentire comunque l'effettuazione della seconda sessione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;402~art2 · fonte del testo