Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 46 parole tolte.
tolto: Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;456~artunico · fonte del testo