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Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
Testo in vigore dal 24 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
