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Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validita' per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1992, n. 498

1

La L. 23 dicembre 1992, n. 498, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, gia' prorogate di un anno dalla suddetta legge, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoili ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;151~art1 · fonte su Normattiva