Art. 22 — Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:
- a)l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;
- b)l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;
- c)gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.
Testo vigente dal 9 maggio 2026
