Valorizzazione della risorsa mare
Art. 26 — Servizio di rifornimento idrico
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: «Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;
- b)all'articolo 111, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Testo vigente dal 9 maggio 2026
