Valorizzazione della risorsa mare

Art. 6Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua

L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art6 · fonte su Normattiva