Valorizzazione della risorsa mare

Art. 5Esercizio dei diritti nella zona contigua

Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:

  • a)prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
  • b)punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
  • c)assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art5 · fonte su Normattiva