Valorizzazione della risorsa mare
Art. 5 — Esercizio dei diritti nella zona contigua
Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
- a)prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
- b)punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
- c)assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.
Testo vigente dal 9 maggio 2026
