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In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;472~art1 · fonte del testo