Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonche' dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianita' minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge. A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante e' liquidata con effetto da tale data.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-03;472~art2 · fonte del testo