Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1961 al 16 dicembre 2010. 68 parole tolte.
tolto: Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957. Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato piu' favorevole.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-24;687~artunico · fonte del testo