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Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957. Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato piu' favorevole.
Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 16 dicembre 2010
