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Il contributo di cui al n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, puo' essere chiesto soltanto per quella parte di spese per le quali il costruttore non abbia beneficiato dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 1. In caso di contestazione tra proprietario ed albergatore sulla misura del canone di affitto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, tenendo conto anche dei benefici goduti dal proprietario.

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art1 · fonte del testo