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[1]Alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 30 settembre di ogni anno l'E.N.I.T. presenta un dettagliato rendiconto della gestione, dal quale deve risultare: il ricavato delle somme scontate, l'importo dei contributi assegnati per i quali e' stato autorizzato il pagamento, l'importo degli ordinativi pagati e di quelli rimasti da pagare.

[2]Gli interessi di conto corrente maturati alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno versati all'Erario, salvo a richiedere la riassegnazione della somma corrispondente nel bilancio del Ministero della cultura popolare, perche' possa, essere erogata per sovvenzioni straordinarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440.

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art11 · fonte del testo