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[1]L'ultimo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, su indicato e' variato come appresso:

[2]L'esenzione della normale imposta fabbricati e relative sovraimposte stabilita dal presente articolo e' subordinata alla condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo di 25 anni.

[3]L'esenzione di cui sopra puo' essere conservata, con provvedimento definitivo del Ministero delle finanze emanato di concerto con quello 'della cultura popolare qualora, cessate le necessita' che giustificavano il vincolo della destinazione alberghiera, il Ministero della cultura popolare richieda che gli edifici siano trasformati in case di civile abitazione anche se comprendono negozi.

[4]Tale beneficio puo' essere conservato ai fabbricati in parola soltanto nelle localita' nelle quali l'esenzione venticinquennale per le case di civile abitazione sia prevista dalle rispettive leggi di approvazione dei piani regolatori e gli edifici alberghieri siano costruiti su terreni per i quali l'esenzione venticinquennale sia stata concessa con provvedimento di approvazione del piano particolareggiato ed, ove occorra, con successivo decreto prima della ultimazione degli edifici Stessi.

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art12 · fonte del testo