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[1]Il Comitato per i contributi turistici, previsto dall'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, pronunziandosi sulle domande per l'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni gia' demandate al Comitato per il credito alberghiero, non e' tenuto a motivare le deliberazioni adottate.

[2]Il Ministro per la cultura popolare decide definitivamente sugli eventuali ricorsi degli interessati.

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art14 · fonte del testo