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[1]Il Comitato per i contributi turistici, previsto dall'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, pronunziandosi sulle domande per l'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni gia' demandate al Comitato per il credito alberghiero, non e' tenuto a motivare le deliberazioni adottate.
[2]Il Ministro per la cultura popolare decide definitivamente sugli eventuali ricorsi degli interessati.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
