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I nn. 1 e 2 dell'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sono sostituiti dai seguenti:
- 1)L'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi dello Stato di cui all'art. 1 nella misura, per quelli di cui ai numeri 1 e 3, proporzionata alla importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati;
- 2)L'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni gia' demandate al Comitato per il credito alberghiero, istituito con la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, modificata con i Regi decreti-legge 1° giugno 1933-XI, n. 668, e 3 febbraio 1939-XIV, n. 440, al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935-XIV.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
