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Il Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le finanze, stabilira' anno per anno le somme che dovranno essere imputate sui fondi stanziati per i predetti contributi, per nuove opere e per concorso al pagamento degli interessi passivi, per fronteggiare le spese relative al funzionamento del Comitato e degli uffici inerenti, in esse compreso quelle per le competenze al personale non di ruolo, che gia' presta servizio nell'Ufficio dei contributi turistici, il cui trattamento economico resta fissato ai sensi del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV e successive variazioni con l'osservanza anche dell'art. 9 del predetto decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
