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[1]Il Ministero della cultura popolare potra' stabilire nel decreto di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, ovvero con provvedimento successivo, un termine perentorio per l'inizio delle opere sovvenzionate.
[2]Ove le costruzioni sovvenzionate non siano iniziate entro il detto termine od anche se iniziate entro il termine stesso, non siano condotte con ritmo soddisfacente per tempestivo apprestamento delle aziende alberghiere o comunque non siano arredate entro il 31 dicembre 1941-XX per la gestione alberghiera, il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, revochera' la concessione del contributo, e promuovera' il recupero della parte di contributo gia' erogata.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 5 febbraio 1942
