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L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicita' a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico del beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 5 febbraio 1942
