Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il 1° comma dell'articolo 3 e' cosi' modificato:

[2]« I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro eta' e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione ».

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art2 · fonte del testo