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[1]Il 1° comma dell'articolo 3 e' cosi' modificato:
[2]« I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro eta' e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione ».
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
