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[1]All'articolo 21, riguardante la composizione della Commissione suprema d'avanzamento, sono apportate le seguenti varianti:

[2]1ª Variante: la lettera a) e' modificata come appresso:

[3]« a) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire ».

[4]2ª Variante: dopo la lettera f) e' aggiunto il seguente comma:

[5]« Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio piu' anziano fra i presenti ».

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art3 · fonte del testo