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[1]All'articolo 21, riguardante la composizione della Commissione suprema d'avanzamento, sono apportate le seguenti varianti:
[2]1ª Variante: la lettera a) e' modificata come appresso:
[3]« a) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire ».
[4]2ª Variante: dopo la lettera f) e' aggiunto il seguente comma:
[5]« Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio piu' anziano fra i presenti ».
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
