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[1]Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente articolo:
[2]« Articolo 22-bis.
[3]« I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.
[4]I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.
[5]Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo ».
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
