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[1]Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente articolo:

[2]« Articolo 22-bis.

[3]« I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.

[4]I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.

[5]Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo ».

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art4 · fonte del testo