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[1]Il 2° comma dell'articolo 24 e' modificato nel modo seguente:

[2]« Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio, Capitani di Vascello, Capitani di Fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali.

[3]Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio:

[4]« a) da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purche' siano gia' inscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

[5]« b) da tutti gli ufficiali di Corpo diverso da quello al quale appartengono gli ufficiali sottoposti a scrutinio, purche' il grado da essi rivestito sia corrispondente a quello superiore al grado da conferirsi con la promozione e gli ufficiali da scrutinare siano stati precedentemente alla loro diretta dipendenza per un periodo di tempo di almeno due mesi.

[6]Il modulo di dette schede e le norme relative alla loro compilazione sono stabilite dal regolamento ».

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art5 · fonte del testo